Come è noto, il c.d. Trattamento di Fine Rapporto (T.F.R.) si sostanzia in una somma di denaro, accantonata mensilmente dal datore di lavoro, che il dipendente ha diritto di ricevere al termine del rapporto di impiego, come liquidazione da corrispondersi in caso di dimissioni, licenziamento, pensionamento o decesso del lavoratore stesso.
In questo breve articolo di carattere teorico-pratico, ci siamo posti l’obiettivo di fornire una risposta di massima all’interrogativo sulla necessità o meno di indicare nella dichiarazione di successione le somme liquidate agli aventi diritto in caso di interruzione del rapporto di lavoro per decesso del lavoratore.
L’argomento merita alcune fondamentali premesse e diverse specifiche considerazioni, che speriamo di riuscire a esporre con la maggiore chiarezza possibile (rimettendo sempre e comunque il lettore a considerare sempre l’utilità di una specifica consulenza con un professionista). Il nostro Studio Legale rimane ovviamente a disposizione per una valutazione del caso concreto.
1. La natura giuridica dell’acquisto
L’elemento centrale della questione in discorso ruota fondamentalmente intorno alla distinzione tra acquisti iure proprio (ossia che prescindono dall’effettiva accettazione dell’eredità e dalle regole proprie delle successioni ereditarie) e acquisti iure successionis (ossia strettamente connessi alle norme del diritto successorio previste dall’ordinamento).
La distinzione tra le due tipologie di acquisto si demarca soprattutto in funzione della qualità dei soggetti potenzialmente destinatari del TFR al momento della morte del lavoratore dipendente.
Cerchiamo di fornire quindi dei punti chiave:
A) Il principio generale dell’acquisto iure proprio del TFR (art. 2122 comma 1 c.c.)
La disciplina di riferimento è contenuta nell’art. 2122 c.c. primo comma, in forza del quale: “In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 devono corrispondersi al coniuge, ai figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo grado”.
La norma introduce evidentemente una deroga alle regole successorie ordinarie, riconoscendo ai soggetti indicati un diritto diretto e autonomo, che non deriva dalla qualità di erede (ecco l’acquisto “iure proprio” a cui facevamo riferimento).
N.B. La ratio dell’istituto è evidentemente solidaristica e previdenziale: garantire un sostegno immediato a coloro che traevano effettivo sostentamento dal reddito di un lavoratore e che vedono adesso venire meno a causa dell'interruzione del rapporto di lavoro svolto dal proprio caro.
Coniuge e figli acquisiscono il TFR, iure proprio, senza necessità di dimostrare alcun requisito ulteriore, non è quindi necessario provare che essi vivessero a carico del prestatore di lavoro.
Al contrario, parenti entro il terzo grado e affini (ossia i coniugi dei parenti) entro il secondo grado – per rientrare nella categoria dei beneficiari iure proprio – dovranno invece dimostrare di vivere a carico del lavoratore al momento del decesso.
In caso di più soggetti beneficiari di questa attribuzione, dovrà essere effettuata una ripartizione delle somme in base all’accordo tra gli aventi diritto e, solo in caso di mancato accordo, mediante determinazione giudiziale sulla base “del bisogno di ciascuno”.
L’attribuzione iure proprio comporta che il TFR non rientra nell’asse ereditario. È pacifico pertanto che in questi casi, come analogamente accade nel caso delle polizze vita, il diritto a percepire le somme liquidate prescinda sia dall’accettazione dell’eredità che dalla presentazione della denuncia di successione.
Per dare quindi una risposta, almeno parziale, al quesito iniziale possiamo già dire che nei casi di acquisto iure proprio, il TFR non va indicato nella dichiarazione di successione. D’altro canto, se ci si pensa, uno dei percettori potrebbe coincidere con un soggetto che abbia addirittura rinunciato all’eredità nei termini di legge e, come tale, non obbligato nemmeno a presentare la dichiarazione di successione!
B) L’applicazione residuale delle regole successorie alla devoluzione del TFR (art. 2122 comma 3 c.c.)
Le indennità maturate dal lavoratore che sia deceduto durante la vigenza del rapporto di lavoro confluiscono invero nell’asse ereditario quando mancano tutti i soggetti indicati nel primo comma dell’art. 2122 del codice civile, ossia: in assenza sia di coniuge e figli e sia di parenti (entro il terzo grado) e affini (entro il secondo grado) che vivessero a carico del lavoratore.
In questa ipotesi, a differenza del caso A), le somme vengono attribuite iure successionis seguendo le ordinarie norme successorie.
Ciò si giustificherebbe in quanto, mancando i soggetti a favore dei quali opera la riserva legale di destinazione prevista dal 1° comma dell’art. 2112, la funzione essenzialmente previdenziale del TFR viene a perdere qualunque rilevanza, residuando invero una natura meramente retributiva di quell’accantonamento, ora assimilabile ad un normale credito a favore degli eredi.
In questo secondo caso, quindi, i beneficiari della devoluzione dovranno essere individuati seguendo le ordinarie norme della successione per legge (ossia quelle che regolamentano i rapporti successori a beneficio di fratelli, genitori, ascendenti e altri parenti del defunto, nonché l’eventuale concorso tra gli stessi).
L’applicazione delle regole successorie comporta conseguenze rilevanti (anche pratiche): per individuare i beneficiari si dovrà tenere conto dell’eventuale applicazione di istituti quali trasmissione, rappresentazione, accrescimento e rinuncia all’eredità; le somme dovute a titolo di TFR entreranno formalmente nell’asse ereditario e andranno espressamente indicate anche in un eventuale verbale di inventario (in caso di accettazione beneficiata); il loro effettivo incasso sarà subordinato alla prova dell’avvenuta accettazione dell’eredità (tacita o espressa), nonché all’indicazione del corrispondente valore nella dichiarazione di successione.
N.B.: A questo secondo caso (lo riportiamo per completezza) va assimilato il caso in cui il TFR sia già stato maturato dall’ex lavoratore il cui rapporto era già cessato, ma non ancora da lui effettivamente riscosso alla data del decesso. In assenza di un rapporto di lavoro in essere, all’apertura della successione, l’indennità non seguirà quindi la disciplina speciale dell’acquisto iure proprio, ma verrà ricondotta all’ipotesi di credito ricompreso nell’asse ereditario del defunto e come tale soggetto alle ordinarie regole della successione ereditaria.
RIASSUMENDO
IL TFR va inserito in dichiarazione di successione?
Non sempre: il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) generalmente non va inserito nella dichiarazione di successione. Si tratta di un diritto "iure proprio" che spetta al coniuge, ai figli e, se viventi a carico, ai parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo, secondo quanto previsto dall'articolo 2122 comma 1 del codice civile.
Quando il TFR va inserito nella dichiarazione di successione?
1) Se il decesso avviene dopo la cessazione del rapporto di lavoro: In questo caso, il TFR rientra nell'attivo ereditario e deve essere indicato nella dichiarazione di successione, nel Quadro ER, tipologia CR (crediti).
2) Se non ci sono i beneficiari previsti dalla legge: se il lavoratore muore senza lasciare coniuge, figli, parenti entro il terzo e affini entro il secondo a suo carico, il TFR rientra nell'asse ereditario e segue le ordinarie regole della successione.
Avv. Giovanni Quaresima | Successioni.legal
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