SUCCESSIONI.LEGAL
p.iva 02447661204 - avv. Luigi La Gamma
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Quali imposte si pagano in caso di successione e come vengono calcolate?
L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE
Imposta Ipotecaria. E' l’imposta dovuta per le formalità di trascrizione presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate – territorio, ovvero per l’intavolazione ove vige il Sistema Tavolare. Si tratta di un'imposta di natura patrimoniale, che si applica sul valore dell'immobile oggetto del trasferimento. L'aliquota è pari al 2% del valore dichiarato, con un minimo di € 200,00 e fatti salvi i casi di richiesta agevolazioni (ad es. "prima casa") nei quali è prevista un'imposta fissa di €200,00.
Imposta catastale. E' dovuta da coloro che richiedono le formalità catastali, come la voltura catastale. L'aliquota è pari al 1% del valore dichiarato (con un minimo di € 200,00; importo dovuto anche in caso di richiesta agevolazioni prima casa) e fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge. L’imposta catastale, infatti, non è dovuta nelle seguenti ipotesi: a) trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle Città metropolitane, delle province e dei comuni; b) trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità; c) trasferimenti a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), degli Enti del Terzo Settore e delle fondazioni previste dal decreto legislativo di attuazione della legge del 23 dicembre 1998, n.461; d) trasferimenti a favore dei movimenti e partiti politici (ex art.3, c.4 bis TUS), degli enti religiosi (circ. min. 22/01/2008 n. 3/E); e) trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelle indicate nelle lettere b) e c) ma che perseguono le medesime finalità (in tal caso il beneficiario deve dimostrare entro cinque anni dall’accettazione del trasferimento, di aver impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In mancanza, il beneficiario è tenuto al pagamento dell’imposta e degli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata); f) acquisti mortis causa di proprietà di fondi rustici nei territori montani (leggi qui un approfondimento dedicato).
Tassa per i servizi ipotecari e catastali. Si tratta di una imposta avente natura “funzionale” ed è richiesta per i servizi resi dall'ufficio del registro immobiliare per l'esecuzione delle formalità ipotecarie e delle volture presso competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Le tasse sono dovute per ciascuna “conservatoria” coinvolta in base agli immobili oggetto di successione (90 euro fino al 31 dicembre 2025 e, per le successioni aperte a far data dall'1 gennaio 2025, euro 120,00). Pertanto, ad esempio, se nella dichiarazione di successione avremo dichiarato uno o più immobili in Bologna ed uno o più immobili a Milano, l’importo da pagare sarà di euro 240,00 (120€ x 2 conservatorie).
Imposta di bollo. L’imposta di bollo, come è noto, è un tributo indiretto che colpisce la generale manifestazione “indiretta” di una capacità contributiva ovvero “mediata” attraverso la produzione di atti (quali la dichiarazione di successione). Nell’ambito della denuncia di successione è dovuta nella misura di euro 85,00 per ciascuna delle Conservatorie dei Registri Immobiliari coinvolte (ovvero le circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate); al suddetto importo dovrà poi aggiungersi un ulteriore importo di euro 32,00, sempre a titolo di bollo, nel caso sia stata richiesta l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione (16,00 euro per la richiesta e 16,00 euro per una attestazione).
Tributi speciali. I Tributi speciali a partire dal 1° gennaio 2025 sono dovuti in misura fissa (ulteriori 16 euro che vanno ad aggiungersi a quelli pagati a titolo di imposta di bollo) nel caso di richiesta dell'attestazione (copia conforme) della dichiarazione di successione.
(EVENTUALI) SANZIONI E INTERESSI
Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata oltre i termini di presentazione (e salvo che non sia decorso il termine di prescrizione) è prevista l’applicazione di sanzioni e interessi. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997), tuttavia è possibile effettuare il pagamento dei tributi autoliquidati con una sanzione ridotta (c.d. “ravvedimento operoso”), utilizzando un’apposita sezione del modello di dichiarazione di successione. Nel caso l’invio della dichiarazione avvenga prima dell’intervento di un accertamento d’ufficio, è possibile ravvedere il tardivo pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati, applicando una sanzione ridotta (sempreché, come accennato, per la violazione non siano stati notificati i relativi atti di liquidazione e di accertamento).
La corretta liquidazione delle imposte da pagare in sede di presentazione di una dichiarazione di successione è evidentemente un'operazione molto delicata, per la quale si consiglia sempre l'intervento di un professionista.
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