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Le imposte da pagare 

Per inquadrare correttamente il sistema impositivo nell'ambito successorio appare corretto, in generale, parlare di imposte inerenti alla successione*.
Sarà infatti necessario distinguere l'imposta principale (ossia l'imposta di successione
in senso tecnico), da altri tipi di imposte, tasse e tributi che (eventualmente) si vanno a pagare in occasione della presentazione della dichiarazione di successione, a seconda della tipologia dei beni dichiarati e della richiesta o meno di alcuni servizi/adempimenti accessori.  Potrebbe infine ricorrere il caso dell'applicazione di sanzioni e interessi per la tardiva presentazione.
*[AGGIORNAMENTO IMPORTANTE] in data 2 ottobre 2024 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 139 del 18 settembre 2024 che, dà attuazione a quanto previsto dall'art. 10 della Legge-delega n. 111 del 9 agosto 2023  per la riforma fiscale volta alla razionalizzazione della disciplina dei singoli tributi; alla la previsione di un sistema di autoliquidazione per l’imposta sulle successioni e per quella di registro; alla la semplificazione della disciplina dell’imposta di bollo e dei tributi speciali nonché alla la riduzione e semplificazione degli adempimenti e delle modalità di pagamento a carico dei contribuenti, anche mediante l’introduzione di soluzioni tecnologiche e il potenziamento dei servizi telematici. Le nuove diposizioni di legge avranno effetto a partire dal 1° gennaio 2025. Molte delle indicazioni contenute in questa pagina saranno pertanto valide fino al 31 dicembre 2024.

N.B: l'Agenzia delle entrate, su questa pagina comunica che  è in corso di predisposizione la versione aggiornata del modello della dichiarazione di successione, che tiene conto delle novità previste a partire dal 1° gennaio 2025 (decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139). Il nuovo modello sarà pubblicato sul sito dell’Agenzia delle entrate entro l’inizio del mese di febbraio 2025, insieme alle istruzioni per la compilazione e all’applicativo per la presentazione telematica della dichiarazione. Qualora vi sia l’urgenza di presentare la dichiarazione di successione prima che sia disponibile la nuova procedura, è possibile utilizzare il Modello 4 cartaceo recandosi presso l’ufficio dell’Agenzia delle entrate competente in relazione all’ultima residenza del defunto.

Tassa per i servizi ipotecari e catastali. Si tratta di una imposta avente natura “funzionale” ed è richiesta per i servizi resi dall'ufficio del registro immobiliare per l'esecuzione delle formalità ipotecarie e delle volture presso competenti uffici dell’Agenzia delle entrate. Le tasse sono dovute per ciascuna “conservatoria” coinvolta in base agli immobili oggetto di successione (90 euro fino al 31 dicembre  2025 e, per le successioni aperte a far data dall'1 gennaio 2025, euro 120,00). Pertanto, ad esempio, se nella dichiarazione di successione avremo dichiarato uno o più immobili in Bologna ed uno o più immobili a Milano, l’importo da pagare sarà di euro 240,00 (120€ x 2 conservatorie).

Quali imposte si pagano in caso di successione e come vengono calcolate? 

L’IMPOSTA DI SUCCESSIONE

 

L'imposta di successione è l'imposta principale che si deve pagare in caso di successione e la sua disciplina è interamente regolata dal D.lgs. 346/1990 (c.d. Testo Unico Successioni).  Le singole aliquote dipendono dal grado di parentela tra il defunto e gli eredi: per i coniugi e i parenti in linea retta (ascendenti e discendenti) l'aliquota è del 4%, per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado l'aliquota è del 6%, mentre per tutti gli altri soggetti l'aliquota è dell'8%. Si tenga conto che la base imponibile per l’applicazione delle suddette aliquote può subire (e di norma subisce) un incremento presuntivo del 10% (per maggiori approfondimenti clicca qui). Vi sono poi dei meccanismi utili a diminuire questa base imponibile (ecco un approfondimento su alcune delle passività che possono essere portate in detrazione).  Sono poi previste delle franchigie, che sono delle soglie di valore entro le quali l'imposta non è dovuta. La franchigia per i coniugi e i parenti in linea retta è di 1 milione di euro, mentre per gli altri parenti fino al quarto grado e gli affini in linea collaterale fino al terzo grado è di 100.000 euro. Per le successioni aperte fino al 31 dicembre 2024 l’imposta di successione viene liquidata dall’Ufficio in base ai dati indicati nella dichiarazione di successione tenendo conto anche delle eventuali dichiarazioni sostitutive e Il pagamento deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione (fatta salva la presentazione di una apposita richiesta di pagamento dilazionato). Scaduto il suddetto termine si rendono applicabili, oltre alle sanzioni, anche gli interessi di mora. Per le successioni aperte a far data dal 1° gennaio 2025, si applicherà la nuova normativa introdotta dal D.lgs. 139/2024 e pertanto anche per l'imposta di successione varrà il meccanismo della c.d. "autoliquidazione". Il nuovo primo comma dell'art. 33 del T.U. Successioni stabilisce ora che «I soggetti obbligati al pagamento autoliquidano l'imposta in base alla dichiarazione della successione...». Si precisa poi che i medesimi soggetti «devono provvedere, nei termini indicati nell’articolo 31, alla liquidazione e al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari». Nella sostanza, è previsto quindi ora l'obbligo dell'autoliquidazione per tutti i tributi e tasse connessi alla presentazione della dichiarazione di successione (a differenza della precedente normativa, che differenziava tra imposte autoliquidate, si veda infra "LE ALTRE IMPOSTE" e l'imposta di successione che veniva liquidata dall'Ufficio). Vi sarà poi, ovviamente, un controllo dell'ufficio sulla regolarità dell'autoliquidazione effettuata dal contribuente nonché dei versamenti eseguiti, anche avvalendosi di procedure automatizzate.

 

LE ALTRE IMPOSTE

 

Come accennato, L’imposta di successione potrebbe non esaurire però il quadro delle imposte da pagare in conseguenza della presentazione di una dichiarazione di successione: se l’attivo ereditario comprende terreni o fabbricati, in relazione agli immobili e ai diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, occorrerà infatti pagare le seguenti imposte: ipotecaria, catastale, di bollo, la tassa ipotecaria ed i tributi speciali (tutte imposte il cui versamento dovrà avvenire entro gli stessi termini previsti per la presentazione della dichiarazione di successione (c.d. pagamento in “autoliquidazione”).  

 

Imposta Ipotecaria. E' l’imposta dovuta per le formalità di trascrizione presso gli uffici dell’Agenzia delle entrate – territorio, ovvero per l’intavolazione ove vige il Sistema Tavolare. Si tratta di un'imposta di natura patrimoniale, che si applica sul valore dell'immobile oggetto del trasferimento. L'aliquota è pari al 2% del valore dichiarato, con un minimo di € 200,00 e fatti salvi i casi di richiesta agevolazioni (ad es. "prima casa") nei quali è prevista un'imposta fissa di €200,00.

 

Imposta catastale. E' dovuta da coloro che richiedono le formalità catastali, come la voltura catastale.  L'aliquota è pari al 1% del valore dichiarato (con un minimo di € 200,00; importo dovuto anche in caso di richiesta agevolazioni prima casa) e fatti salvi i casi di esenzione espressamente previsti dalla legge. L’imposta catastale, infatti, non è dovuta nelle seguenti ipotesi: a) trasferimenti a favore dello Stato, delle regioni, delle Città metropolitane, delle province e dei comuni; b) trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute che hanno come scopo esclusivo l’assistenza, lo studio, la ricerca scientifica, l’educazione, l’istruzione o altre finalità di pubblica utilità; c) trasferimenti a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), degli Enti del Terzo Settore e delle fondazioni previste dal decreto legislativo di attuazione della legge del 23 dicembre 1998, n.461; d) trasferimenti a favore dei movimenti e partiti politici (ex art.3, c.4 bis TUS), degli enti religiosi (circ. min. 22/01/2008 n. 3/E); e) trasferimenti a favore di enti pubblici, fondazioni ed associazioni legalmente riconosciute, diversi da quelle indicate nelle lettere b) e c) ma che perseguono le medesime finalità (in tal caso il beneficiario deve dimostrare entro cinque anni dall’accettazione del trasferimento, di aver impiegato i beni o diritti ricevuti o la somma ricavata dalla loro alienazione per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In mancanza, il beneficiario è tenuto al pagamento dell’imposta e degli interessi legali dalla data in cui avrebbe dovuto essere pagata); f) acquisti mortis causa di proprietà di fondi rustici nei territori montani (leggi qui un approfondimento dedicato). 

Imposta di bollo. L’imposta di bollo, come è noto, è un tributo indiretto che colpisce la generale manifestazione “indiretta” di una capacità contributiva ovvero “mediata” attraverso la produzione di atti (quali la dichiarazione di successione). Nell’ambito della denuncia di successione è dovuta nella misura di euro 85,00 in relazione agli immobili compresi nelle “conservatorie” (ovvero circoscrizioni o sezioni staccate dei competenti uffici dell’Agenzia delle entrate); al suddetto importo dovrà poi aggiungersi un ulteriore importo di euro 32,00, sempre a titolo di bollo, nel caso sia stata richiesta l’attestazione di avvenuta presentazione della dichiarazione di successione(16,00 euro per la richiesta e 16,00 euro per una attestazione).

 

Tributi speciali (non dovuti per le successioni aperte a far data dall'1 gennaio 2025)I Tributi speciali sono disciplinati dal D.L. 31 luglio 1954, n. 533 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, per la determinazione dei tributi speciali dovuti in relazione agli adempimenti connessi alla presenza di immobili e diritti reali immobiliari indicati nella dichiarazione di successione, si fa riferimento alla Tabella A, Titolo II (come sostituito, in ultimo, dall’art. 3, comma 85, della L. 28 dicembre 1995, n. 549) annessa al citato decreto.  

 

(EVENTUALI) SANZIONI E INTERESSI

 

Nel caso in cui la dichiarazione venga inviata oltre i termini di presentazione (e salvo che non sia decorso il termine di prescrizione) è prevista l’applicazione di sanzioni e interessi. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato (articolo 13, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997), tuttavia è possibile effettuare il pagamento dei tributi autoliquidati con una sanzione ridotta (c.d. “ravvedimento operoso”), utilizzando un’apposita sezione del modello di dichiarazione di successione.  Nel caso l’invio della dichiarazione avvenga prima dell’intervento di un accertamento d’ufficio, è possibile ravvedere il tardivo pagamento delle imposte ipotecarie, catastali e degli altri tributi autoliquidati, applicando una sanzione ridotta (sempreché, come accennato, per la violazione non siano stati notificati i relativi atti di liquidazione e di accertamento).

Il quadro EF relativo alle imposte autoliquidate nella dichiarazione di successione

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