SUCCESSIONI.LEGAL

p.iva 02447661204 - avv. Luigi La Gamma

p.iva 03594471207 - avv. Giovanni Quaresima

©2025

SUCCESSIONI.LEGAL

SUCCESSIONI.LEGAL

Consulenza legale testamenti

Il testamento per atto di notaio

Oltre al testamento olografo, rientrano tra le forme ordinarie di testamento, quelli riconducibili all'espressone "testamento per atto di notaio" ossia il testamento "pubblico" e il testamento "segreto".

 

Il testamento pubblico, ancorché il nome possa trarre in inganno, è un documento che rimane strettamente riservato, fino alla morte del testatore, all'interno di un repertorio speciale del notaio che lo ha redatto, alla presenza di due testimoni, trasformando in disposizioni giuridiche valide le dichiarazioni espresse dal testatore. Solamente con il passaggio al repertorio degli atti tra vivi, a seguito dell'apertura della successione, il testo della scheda testamentaria viene reso pubblico mediante il riversamento del testo all'interno di un verbale notarile.

Vantaggi del testamento pubblico:

- su tutte, la possibilità di ricorrere a questa forma anche da parte dei soggetti che non potrebbero utilizzare la forma dell'olografo  (es. analfabeti o impossibilitati, anche temporaneamente, a scrivere);
- azzeramento del rischio di smarrimento, sottrazione o alterazione;
- efficacia probatoria di atto pubblico (fino a querela di falso) in merito alla provenienza e al contenuto delle disposizioni testamentarie;
(Possibili) svantaggi del testamento pubblico:
- necessità per il testatore di dichiarare le proprie volontà al notaio alla presenza di due testimoni (situazione che a volte può creare remore o imbarazzo in capo al dichiarante)
- rischio che la riservatezza assoluta possa non essere mantenuta dai testimoni (anche se spesso sono amici o conoscenti del testatore);

 

Il testamento segreto (di scarsa diffusione, perché spesso sostituito dal deposito fiduciario di un testamento olografo) è composto da due documenti: una parte redatta dal testatore (la vera e propria scheda testamentaria) e una redatta dal notaio (il verbale di ricezione). Può essere scritto dal testatore non solo di proprio pugno (come il testamento olografo), ma può essere dettato a un terzo, o può essere scritto con mezzi meccanici (ad esempio, a macchina o al computer); a seguito della redazione del testatore e della consegna in busta chiusa al notaio, viene meno in assoluto il rischio che la segretezza delle disposizioni venga violata.

 

Ciò detto, non vi è una forma che prevalga sull'altra: con un testamento olografo successivo è quindi ben possibile revocare un precedente testamento ricevuto dal notaio.
 

La redazione, l'interpretazione e l'impugnazione di un testamento sono operazioni molto delicate, da valutare con attenzione e con l'aiuto di un professionista.
Per una consulenza dedicata contattaci
 

Consulenza legale testamenti
Assistenza redazione testamento olografo: avvocati Luigi La Gamma e Giovanni Quaresima

SUCCESSIONI.LEGAL

Avv. Luigi La Gamma - p.iva 02447661204 

Avv. Giovanni Quaresima  - p.iva 03594471207 

©2025