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Voltura della dichiarazione di successione e accettazione tacita di eredità

2025-08-03 15:55

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Voltura della dichiarazione di successione e accettazione tacita di eredità

La voltura catastale della dichiarazione di successione (in alcuni casi, può) comporta(re) accettazione tacita di eredità. Perché?

Il vero titolo di questo breve articolo dal taglio teorico-pratico dovrebbe in realtà essere: “La voltura catastale della dichiarazione di successione (in alcuni casi, può) comporta(re) accettazione tacita di eredità. Come. Quando. Ma soprattutto…Perché?

 

E ve ne spieghiamo subito i motivi.

 

Alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione (Ord. N. 10544 del 18 aprile 2024 e N. 22769 del 13 agosto 2024), ci danno l’occasione di affrontare il discussissimo tema inerente al rapporto tra voltura catastale della dichiarazione di successione e accettazione tacita di eredità.

 

Prima di scendere però nel tecnico (evitando comunque per quanto possibile, come è nostra abitudine in questo Blog, un linguaggio “giuridichese”), proviamo a cercare di capire meglio di quale adempimento stiamo parlando e quale importante conseguenza esso possa comportare in determinati casi.

 

 

Analizziamo pertanto preliminarmente i concetti di “voltura catastale” e “accettazione tacita dell’eredità”.
 

La “voltura catastale” è quell’adempimento che è materialmente curato dagli uffici del c.d. “Catasto” (oggi Agenzia delle Entrate – Territorio) e consiste sostanzialmente nel mutamento dell’intestazione di un bene immobile.

 

La necessità di un mutamento dell’intestazione dei beni immobili (terreni e fabbricati), che si ravvisa sia nel caso di un trasferimento per atto tra vivi (es. una compravendita, una permuta, una divisione, ecc.) che in caso di successione mortis causa (in seguito alla presentazione della dichiarazione di successione) è prevista dall’Ordinamento al fine di consentire sempre all’Agenzia delle Entrate di sapere chi sia l’attuale titolare di un dato bene immobile.

 

In buona sostanza, per ciascuna unità immobiliare avente rilevanza fiscale, nelle 

banche dati dell’Agenzia (unitamente ai dati toponomastici, di classamento e di rendita) devono essere presenti anche i dati anagrafici del titolare: Cognome, Nome, Luogo e data di nascita, codice fiscale.


Se TIZIO vende a CAIO un appartamento, il notaio che riceverà l’atto, dovrà curare (oltre alla trascrizione dell’atto nei Registri Immobiliari) anche la voltura catastale, di modo che l’Agenzia delle Entrate possa sapere che, a far data da un certo giorno, quell’immobile non è più intestato a TIZIO ma a CAIO.

 

Allo stesso modo, in seguito al decesso di SEMPRONIO, che ha lasciato un appartamento in eredità alla moglie MEVIA e al figlio PRIMO sarà necessario rendere edotta l’Agenzia che quell’immobile non è più intestato al defunto ma è oggi al 50% di Mevia e al 50% di Primo.

 

 

La “accettazione tacita dell’eredità” (o meglio l’accettare una eredità tacitamente) è uno dei modi in cui si atteggia l’atto giuridico della accettazione di eredità, ossia quella espressione di volontà che un chiamato (per legge o per testamento) compie consapevolmente per subentrare in tutto o in parte (nel caso di chiamata all’eredità per quota) in un patrimonio relitto da un defunto.

 

Nel momento in cui si apre una successione, infatti, non vi è un passaggio immediato dell’eredità a favore del soggetto (o dei soggetti) che vi hanno diritto (un passaggio immediato vi è invero in caso di “legati”, ma è un altro discorso” n.d.r.). Affinché vi sia la vera e propria “delazione” a favore del chiamato (per legge o per testamento) è necessario che questi vi consenta. Non tutte le eredità, infatti, sono sempre le benvenute…in molti casi si preferisce effettuare una rinuncia: per questioni economiche, perché i debiti superano l’attivo, oppure anche per questioni personali!

 

In definitiva, affinché il chiamato all’eredità muti (retroattivamente) il proprio Status in quello di vero e proprio erede è necessario che egli esprima la propria volontà.

 

E arriviamo al punto che ci interessa: questa espressione di volontà può essere fatta “espressamente” (mediante una dichiarazione di accettazione d’eredità ricevuta da un notaio o dal cancelliere del Tribunale oppure “tacitamente” (mediante un comportamento concludente).

 

Ai sensi dell’art. 476 del Codice Civile, l’accettazione di una eredità è “tacita” quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

 

I cardini dell’atto di accettazione tacita sono pertanto due (entrambi necessari), deve trattarsi infatti di un atto:

 

1) che presuppone necessariamente la volontà (del chiamato) di accettare (ossia di diventare “erede”);

 

2) che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (posto che per legge ci sono degli atti, molto spesso di tipo “conservativo” che possono essere compiuti anche se non si è diventati, né si voglia diventare eredi);

 

Se TIZIO (chiamato all’eredità del padre TIZIONE) vende l’appartamento che era di proprietà del defunto, ha compiuto un atto che presuppone la volontà di accettare e che egli non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.

 

Allo stesso modo, se CAIA (chiamata all’eredità della madre SEMPRONIA), incassa tutte le somme che erano sul conto corrente della defunta per farle proprie (non quindi per gestire solamente contingenze urgenti attinenti i beni relitti) sta compiendo un atto che presuppone la volontà di accettare e che ella non avrebbe diritto di fare se non nella qualità di erede.

 

Gli esempi di accettazione tacita di un’eredità sono innumerevoli ma dobbiamo fermarci qui, perché una volta compresi i concetti fondamentali sopra esposti, è necessario adesso approfondire il rapporto tra la domanda di voltura catastale di una dichiarazione di successione e la possibile qualificazione di tale adempimento come atto che comporti accettazione tacita dell’eredità. Non staremo a dare definizioni in merito alla dichiarazione di successione, rimandandovi alla sezione dedicata del nostro sito, che potete trovare cliccando QUI

 

 

Come accennato, la Corte di Cassazione è recentemente tornata a interessarsi al tema in oggetto: con l’Ordinanza N. 10544 del 18 aprile 2024 (conforme a quanto statuito con la precedente Ordinanza N. 11478 del 30 aprile 2021) è stato precisato che “l’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva anche dal punto di vista civile, per l’accertamento legale o semplicemente materiale della proprietà e dei relativi passaggi”.

 

In buona sostanza, la Suprema Corte conferma l’orientamento che sta seguendo ormai da parecchio tempo (orientamento per altro criticato da buona parte della dottrina), secondo cui alla voltura catastale non deve riconoscersi una mera rilevanza fiscale (così com’è invece per la dichiarazione di successione): la voltura catastale avrebbe invero una doppia valenza, producendo effetti rilevanti sia sul piano fiscale che civile.

 

L’intestazione nominativa dei soggetti, conseguente alla domanda di voltura catastale di un immobile, avrebbe quindi rilevanza non solo tributaria, ma anche per l’accertamento legale (o “semplicemente materiale”) della proprietà e dei relativi passaggi.

 

Da tali premesse, secondo la Cassazione, ne conseguirebbe che chi richiede l’adempimento della voltura catastale starebbe quindi ponendo in essere un atto di accettazione tacita di eredità.

 

Questo orientamento giurisprudenziale (che ricordiamo essere al momento un orientamento dominante) non trova però d’accordo quella parte della dottrina che sottolinea innanzitutto che l’Ufficio deputato a dare pubblicità ai passaggi della proprietà immobiliare sia l’Agenzia delle Entrate – Territorio – Servizi di Pubblicità immobiliare (la vecchia “Conservatoria”) e non il Catasto. Inoltre, è stato evidenziato, la voltura catastale non può essere di per sé interpretata e valorizzata fino al punto di ricondurre tale adempimento nell’alveo di quegli atti che presuppongono necessariamente la volontà di accettare l’eredità in capo al chiamato e che tale soggetto non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.

 

E ciò, su tutto, per un argomento fondamentale: la voltura catastale è un atto dovuto! Obbligatorio per legge.

 

Se un soggetto è obbligato a fare qualcosa, si fa notare in dottrina, il comportamento che tale soggetto è obbligato a porre in essere non può essere interpretato dall’Ordinamento anche come indizio di una volontà di ottenere altri effetti (come l’acquisto di un’eredità).

 

L’obbligo di richiedere e far eseguire la voltura catastale di una dichiarazione di successione (anch’essa obbligatoria) è infatti espressamente previsto dall’art. 3 comma 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 650, norma che impone a chi abbia richiesto la registrazione di una dichiarazione di successione di domandare, entro 30 (trenta) giorni dalla registrazione, la voltura catastale degli immobili contenuti nel patrimonio del De Cuius (a pena di specifiche sanzioni pecuniarie per omissione o ritardo nell’esecuzione di tale adempimento).

 

Ma se quindi la voltura catastale è un obbligo, come può comportare accettazione tacita di eredità?

 

Un chiamato all’eredità che viva (come è più che possibile) un momento di dubbio, sarebbe spinto a fare una non trascurabile scelta di campo: chiedere la voltura (essendovi costretto) nella consapevolezza che potrà essere poi qualificato come erede, oppure, non chiedere la voltura catastale, violando quindi una norma di legge, ed esponendosi pertanto alle sanzioni pecuniarie per il ritardo o per l’omessa voltura!

 

Tra l’altro, posto che l’obbligo di presentare una dichiarazione di successione sussiste non solo in capo a chi si professa erede ma anche in capo ai meri chiamati i quali, in quanto tali, potrebbero ancora voler decidere di rinunciare all’eredità, perché l’adempimento (obbligatorio) della voltura catastale dovrebbe essere interpretato univocamente con volontà di accettare l’eredita?

 

Ed ancora: posto che la dichiarazione di successione debba essere presentata anche in caso di chiamati all’eredità minori di età (per i quali è necessaria un’autorizzazione del Giudice Tutelare che consenta a chi li rappresenta di accettare l’eredità per loro conto, per altro, obbligatoriamente con il beneficio di inventario), com’è possibile sostenere che dall’esecuzione di una voltura catastale possa discendere come conseguenza l’assunzione della qualità di erede?

 

Come vedete gli interrogativi che nascono dalla fattispecie in esame non sono pochi e nemmeno di scarsa rilevanza! E le argomentazioni utilizzate sino ad oggi dalla Cassazione paiono abbastanza debolucce… Ma questa è attualmente la situazione in giurisprudenza. E al momento ne dobbiamo quindi prendere atto per ponderare bene le nostre valutazioni.
 

La Suprema Corte, nelle recenti pronunce, si è quanto meno preoccupata di precisare che “alla richiesta di voltura non si possa attribuire significato (di accettazione tacita n.d.r.) allorché sia stata eseguita soltanto da un successibile senza elementi per ritenere il conferimento di delega o ratifica da parte degli altri” (Cass. n. 10544/2024), che "non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto l'atto", precisando che l'accettazione tacita "non ricorre quando solo un altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali inferire l'attribuzione di un mandato o la successiva ratifica del suo operato da parte di altri, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius" (Cass. n. 22769/2024).  E' evidente che con le suddette espressioni, la Cassazione ha voluto almeno sottolineare che, nel caso di pluralità di chiamati all’eredità, posto che la dichiarazione di successione è sottoscritta e presentata da uno solo di tali soggetti (e posto altresì che con l’attuale sistema telematico la domanda di voltura catastale è integrata automaticamente nella richiesta di registrazione della successione, salvo che si richieda di non farla eseguire) l’effetto di accettazione tacita di eredità non possa essere esteso a quei chiamati che non avevano espressamente conferito una specifica delega (per la richiesta di voltura catastale) o che non abbiano successivamente ratificato la richiesta di voltura catastale presentata dal (l’unico) dichiarante indicato nella dichiarazione di successione.

 

In buona sostanza nel caso in cui, apertasi l’eredità di TIZIONE, con chiamati all’eredità i figli TIZIO, CAIO e SEMPRONIO, TIZIO richiedesse la registrazione della dichiarazione di successione con annessa domanda di voltura catastale, seguendo l’odierno orientamento della Cassazione, TIZIO compierebbe indubbiamente un atto di accettazione tacita di eredità per aver richiesto il passaggio di intestazione degli immobili che erano di Tizione; mentre Caio e Sempronio (che non erano dichiaranti nella dichiarazione di successione) diverrebbero eredi tacitamente solo se avevano dato delega a Tizio di richiedere (anche per loro conto) la voltura catastale oppure se, dopo che la voltura catastale è stata eseguita, hanno ratificato l’operato del dichiarante Tizio.

 

Come si potrà agevolmente intuire in forza di quanto sopra esposto, il quadro attuale su questo argomento è abbastanza delicato e, pertanto, è bene ponderare con la massima cautela la situazione del caso concreto prima di richiedere, delegare o ratificare un adempimento come la voltura catastale conseguente ad una dichiarazione di successione.

 

Anche perché ricordiamoci che mentre, a determinate condizioni, può essere revocata una rinuncia all’eredità, l’accettazione di eredità (anche tacita) non può essere revocata: semel heres semper heres!

 

 

Avv. Giovanni Quaresima | Successioni.legal

 

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