[NEWS] - GIURISPRUDENZA - Cass. Sent. N. 4142 del 18/02/2025
Con questa recente Sentenza, in tema di patrimoni ereditari che comprendono un conto corrente cointestato tra il defunto e uno degli eredi, la Cassazione conferma la possibilità di superare la presunzione di comproprietà delle somme purché venga compitamente evidenziata e provata la provenienza degli importi e dei titoli appartenenti esclusivamente al De Cuius.
L'appartenenza al solo De Cuius dell'intero importo giacente su un conto invero cointestato, è frutto di un accertamento in fatto, insindacabile da parte della Corte di Cassazione, ove adeguatamente motivato nei primi gradi di giudizio. In particolare, nel caso in oggetto, l'appartenenza esclusiva delle somme al defunto aveva già trovato riscontro negli estratti conto tempestivamente prodotti, da cui emergeva che tutti gli importi giacenti sul conto cointestato erano frutto di investimenti effettuati dal De Cuius o provenienti dalla sua pensione; ciò veniva corroborato dal fatto che la cointestataria non svolgeva alcuna attività lavorativa ed era priva di reddito.
Di per sè, comunque, la cointestazione del conto con un altro soggetto, non prova l'intenzione di effettuare una donazione indiretta delle somme che vengono o verranno in esso versate. Vi è infatti modo di provare che l'utilizzo di dette somme sia comunque andato a favore del vero titolare del denaro e della famiglia di questi (tra i cui componenti ben può esservi il cointestatario).
Nel caso in esame, al fine di accertare l'effettivo utilizzo delle somme che giacevano sul conto corrente cointestato e l'ammontare a cui hanno diritto gli eredi, la Corte ha sottolineato l'importanza di valorizzare anche elementi presuntivi quali: la datazione e la reiterazione dei prelievi, l'entità di ciascuno di essi, l'età e le condizioni personali dei titolari delle somme, nonché la situazione reddituale e lavorativa del cointestatario; il tutto al fine di stabilire quale sia stato il più probabile utilizzo delle liquidità e verificarne la eventuale coerenza rispetto alle esigenze di cura (in rapporto all'età e alle condizioni personali e di salute) del reale titolare delle somme il quale potrebbe aver voluto indirettamente beneficiare i suoi prossimi congiunti, tra cui la cointestataria, anche solo in adempimento degli obblighi di solidarietà familiare.
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