[NEWS] - GIURISPRUDENZA - Cass. Sent. N. 23868 del 26/08/2025
Con questa recente e interessantissima sentenza, la Corte di Cassazione ribadisce alcuni principi ormai consolidati in tema di legittimazione ad operare su un conto corrente altrui in forza di delega e la possibilità del configurarsi di donazioni indirette.
La Corte sancisce che, pur astrattamente legittimo in quanto giustificato da una formale delega, un prelievo dal conto corrente di un terzo deve essere comunque giustificato da un punto di vista causale.
Se l'intento del titolare del conto corrente è quello di consentire un prelievo al fine di realizzare un arricchimento del delegato (ossia porre in essere una donazione), a meno che non si rientri nel campo delle c.d. donazioni "di modico valore", deve essere comunque rispettata la forma pubblica. Altrimenti, come nel caso di specie, si rischia rientrare nel campo dell'abuso della delega bancaria, con la conseguenza di dover restituire le somme indebitamente prelevate.
La Corte ricorda che per ritenere l’esistenza di una donazione di modico valore ex art. 783 cod. civ., (l'unica valida anche in mancanza di atto pubblico) devono ricorrere il criterio oggettivo, correlato al valore del bene che ne è oggetto, e quello soggettivo per il quale si tiene conto delle condizioni economiche del donante (Cass. Se. 2 17-2-2020 n. 3858 Rv. 657108-01, Cass. Sez. 1 30-12-1994 n. 11304 Rv. 489470-01).
Avv. Giovanni Quaresima | Successioni.legal
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