[NEWS] - GIURISPRUDENZA - Cass. Sent. N. 14063 del 27/05/2025
Questa recente Sentenza della cassazione, che riguarda il tema dei c.d. eventi sopravvenuti alla presentazione di una dichiarazione di successione (avevamo già trattato l'argomento qui), afferma un principio fondamentale in tema di imposta di successione:
Nonostante il presupposto del tributo debba individuarsi nella mera "chiamata" all'eredità (e non nella sua effettiva accettazione), al momento di esigere l'effettivo pagamento, va verificata l'effettiva sussistenza della qualità di erede in capo al soggetto interessato.
Pertanto, laddove sia stata presentata una dichiarazione di successione sulla base di un testamento, che risulterà però implicitamente revocato da un nuovo testamento posteriore, sarà il soggetto che effettivamente è destinato ad acquistare la qualità di erede (in forza dell'ultimo testamento valido) a dover versare effettivamente l'imposta.
Nulla sarà invero dovuto dall'originario soggetto che ha perso retroattivamente la qualità di erede e che pure aveva, correttamente, già presentato una dichiarazione di successione a suo favore. Il quale, se avrà già pagato l'imposta, avrà diritto a richiederne il rimborso.
Precisa la Corte che la revoca di un testamento ne determina la rimozione totale dal mondo giuridico: il precedente testamento è come se non fosse mai esistito, in quanto "non più espressione dell'attuale volontà del testatore".
Quando si afferma che la revoca ha effetti retroattivi, si intende che il rinvenimento del secondo testamento revocatorio del primo esclude l'efficacia successoria di quest'ultimo, dal momento della morte del testatore.
In conclusione, la presentazione della dichiarazione di successione correlata alla chiamata all'eredità divenuta tamquam non esset non fa sorgere ex se l'obbligo tributario (v. Cass. n. 8053/2017) né nelle ipotesi di rinuncia all'eredità (v. Cass. n. 22017/2016; Cass. n. 868/2018; Cass. n. 5777/2023) né in quelle in cui il testatore abbia revocato espressamente, le precedenti disposizioni testamentarie con il successivo testamento. Ciò in quanto la revoca del precedente negozio testamentario ne fa perdere in via retroattiva - ovvero dalla data dell'apertura della successione - il valore di fatto giuridico (negoziale).
Avv. Giovanni Quaresima | Successioni.legal
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