SUCCESSIONI.LEGAL

Via Clavature 18 - 40124 BOLOGNA - ITALIA

p.iva 02447661204 - avv. Luigi La Gamma

p.iva 03594471207 - avv. Giovanni Quaresima

©Copyright 2023

SUCCESSIONI.LEGAL

Il diritto di abitazione del coniuge superstite e la rinuncia all’eredità

2025-08-08 16:19

Array() no author 85281

diritto di abitazione, agevolazioni fiscali, dichiarazione di successione, rinuncia eredità, abitazione, coniuge supersite,

Il diritto di abitazione del coniuge superstite e la rinuncia all’eredità

Il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite sulla casa famigliare, aspetti fiscali e conseguenze in caso di rinuncia all'eredità

Le norme del codice civile in materia di successioni inseriscono il coniuge superstite nella categoria dei legittimari, soggetti ai quali è riservata una quota del patrimonio ereditario o particolari diritti (quote o diritti che non possono essere limitati con disposizioni testamentarie o atti dispositivi liberali effettuati in vita). Il coniuge, in particolare, gode di una tutela specifica; l’art. 540, secondo comma, infatti, riserva al coniuge, in aggiunta alla quota spettante sul patrimonio ereditario, il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e il diritto di uso sui mobili che la corredano.


Presupposto oggettivo per la spettanza di tale diritto è innanzitutto che i coniugi, al momento del decesso di uno dei due, fossero conviventi (che esistesse quindi una abitazione adibita a residenza della famiglia) e che la casa adibita a comune residenza fosse di proprietà esclusiva del coniuge deceduto o in comproprietà tra i due coniugi (non rilevando il regime patrimoniale della famiglia di comunione legale o separazione).


Il diritto di abitazione in commento è un diritto reale, autonomo rispetto alla quota di legittima su tutto il patrimonio, e spetta a prescindere dal concorso nel patrimonio ereditario con altri parenti del de cuius. Si tratta tecnicamente di un legato, cioè un diritto specifico che si acquista automaticamente al momento dell’apertura della successione, senza necessità di una specifica accettazione.


Conseguenza di questa ricostruzione è che il diritto di abitazione non viene meno in caso di rinuncia all’eredità da parte del coniuge, e ciò è pienamente in linea con la ratio della norma. Il diritto di abitazione, infatti, mira a garantire al coniuge superstite la stabilità abitativa nel luogo in cui si svolgeva la vita familiare prima del decesso del coniuge. Sul punto è bene aggiungere una precisazione: il coniuge può rinunciare al diritto di abitazione, ma per farlo occorre una rinuncia espressa e specifica; la sola rinuncia all’eredità non comporta rinuncia ai legati (tra i quali è ricompreso il diritto di abitazione), ai sensi dell’art. 521, secondo comma, del codice civile.


Il diritto reale di abitazione dura per tutta la vita del coniuge superstite, non può essere trasferito a terzi ed è impignorabile (a differenza dell’usufrutto, infatti, non rientra tra i diritti capaci di ipoteca elencati nell’art. 2810 del codice civile).


E’ utile ora sottolineare due risvolti fiscali del diritto di abitazione attribuito al coniuge.


- Il primo riguarda le imposte indirette (ipotecarie e catastali) dovute per il passaggio ereditario. Abbiamo visto che la rinuncia all’eredità non comporta la perdita del diritto di abitazione sulla casa adibita ad abitazione familiare; conseguentemente, il coniuge rinunciante (sussistendone tutti i requisiti) può richiedere le agevolazioni prima casa per l’immobile già destinato a residenza della famiglia, anche in caso di rinuncia all’eredità. Le conseguenze sono particolarmente rilevanti in quanto, secondo la regola generale vigente per i trasferimenti a titolo ereditario, la richiesta di agevolazioni prima casa da parte di uno degli aventi diritto si estenda anche agli altri, quindi per l’intero immobile non si applicheranno le imposte ipotecaria (2%) e catastale (1%) in misura proporzionale sul valore fiscale, ma solo due imposte fisse da 200 euro ciascuna. In pratica, nella dichiarazione di successione si indicherà il coniuge quale rinunciante, con la precisazione della spettanza del diritto di abitazione e la richiesta specifica di agevolazioni prima casa.


- Il secondo riguarda le imposte dirette, ed in particolare l’IMU. Sappiamo che in caso di comproprietà su un immobile, l’IMU è dovuta da ciascuno dei comproprietari, in proporzione alla rispettiva quota di diritto. Tuttavia, quando un immobile è gravato da diritto di abitazione, l’intero carico fiscale è sopportato dal titolare del diritto di abitazione. Conseguentemente, qualora il titolare del diritto di abitazione destini l’immobile a propria abitazione principale, l’imposta non sarà dovuta né dai contitolari del diritto di proprietà (che, come precisato, non sopportano il carico fiscale), né dal soggetto titolare del diritto di abitazione, in quanto l’abitazione principale è esente dal pagamento dell’IMU.


Al fine di evitare dubbi o errori nell’applicazione delle imposte, secondo i principi sopra descritti, è fondamentale che il diritto di abitazione del coniuge sia adeguatamente segnalato nei pubblici registri. 


Abbiamo precisato che il diritto di abitazione nasce automaticamente in capo al coniuge, quindi teoricamente anche senza una specifica indicazione nella dichiarazione di successione. Tuttavia, per fare in modo che il diritto risulti dai pubblici registri, è necessario che nella dichiarazione di successione venga precisata l’esistenza di tale diritto, compilando il campo a ciò dedicato e che, successivamente, si proceda con la corretta voltura catastale facendo risultare tra gli intestatari dell’immobile il coniuge superstite, con l’indicazione del diritto di abitazione. In tal modo si rende palese, anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e del Comune, in caso di verifica sul pagamento dell’IMU, che unico soggetto fiscalmente rilevante è il coniuge superstite.


Avv. Luigi La Gamma | Successioni.legal


Riproduzione riservata ©


Se hai bisogno di una consulenza specifica su questi argomenti o assistenza legale in materia successoria contattaci!



SUCCESSIONI.LEGAL

Avv. Luigi La Gamma - p.iva 02447661204 

Avv. Giovanni Quaresima  - p.iva 03594471207 

©2025