[NEWS] - GIURISPRUDENZA - Cass. Sent. N. 18563 del 8/7/2025
Con questa interessantissima pronuncia, che va a toccare temi come il diritto alla privacy e la possibilità all'accesso post mortem ai dati del defunto, la Cassazione enuncia alcuni principi di diritto molto rilevanti anche in tema di amministrazione di sostegno.
Si sottolinea innanzitutto che sia gli eredi che i familiari possono avere interesse a che non venga compromessa ex post l'identità personale del defunto e che non vengano divulgati dati sensibili a lui relativi, sancendo a tal fine il diritto dei suddetti soggetti ad accedere a questi dati, dimostrandone l'interesse.
Ribaltando la pronuncia del Tribunale, che aveva statuito sul reclamo avverso il provvedimento di diniego (all'accesso dei dati del defunto) emanato dal Giudice Tutelare, la Cassazione ha precisato che, successivamente alla chiusura dell'amministrazione di sostegno a causa del decesso del beneficiario, è assolutamente ammissibile (anche da parte degli eredi dell'amministrato) l'accesso all'intero fascicolo della procedura di amministrazione di sostegno, finalizzato ad un successivo sindacato sulle scelte gestionali poste in essere dall'amministratore.
Chiusa l'amministrazione si apre infatti una fase di controllo, che da un lato può limitarsi all'analisi dei rendiconti depositati (analisi che spetta in prima battuta al Giudice Tutelare in vista della loro approvazione), ma da un altro lato può certamente ben estendersi ad eventuali azioni contro l'amministratore, impugnazioni e/o richieste di annullamento atti.
Avrebbe quindi errato il Giudice di prime cure a negare l'accesso all'intero fascicolo dell'amministrazione di sostegno alle eredi ricorrenti, in quanto le motivazioni di tale rifiuto, secondo la Cassazione, sarebbero legate meramente a una erronea convinzione della insindacabilità dell'operato dell'amministratore di sostegno che, una volta conclusa la procedura sarebbe sottratto a qualsivoglia controllo anche soltanto meramente ispettivo. Sottrazione ai controlli non prevista dal nostro Ordinamento.
Sia gli eredi che i familiari possono infatti avere interesse a che non venga compromessa ex post l'identità personale del defunto e che non vengano divulgati dati sensibili a lui relativi, ma al tempo stesso possono avere interesse, come nel caso concreto, ad accedere a questi dati (ad esempio per una più esatta ricostruzione del patrimonio ereditario, per decidere se accettare con o senza beneficio di inventario, per una corretta compilazione della dichiarazione di successione).
Sopravvive quindi una forma di tutela dei dati sensibili anche dopo la morte, nelle forme specifiche previste dal Codice della privacy, che individua gli interessi che possono bilanciare gli (altrettanto legittimi) interessi di terzi ad accedere ai dati personali del defunto.
Avv. Giovanni Quaresima | Successioni.legal
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